Art. 648-bis.Riciclaggio.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Questo è il testo dell'articolo del codice penale che tratta di riciclaggio, quello che la Procura di Lodi contesta al funzionario comunale.
E io che pensavo fosse roba riservata ai mafiosi...
Evidentemente c'era Riina in Comune e non me ne sono mai accorto.
Auguri ai giudici che dovranno sbrogliare la matassa.
Mah, doppio mah...
lunedì 28 luglio 2008
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